STATUTO dell’Associazione per gli ospedali di valle

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE PER GLI OSPEDALI DI VALLE

art. 1  L’Associazione per gli ospedali di valle (in seguito Associazione)  è un’associazione ai sensi degli art. 60 e segg. del Codice civile svizzero. Ha sede a Faido e ha durata illimitata.

art. 2  Essa ha per scopo:
la promozione di una medicina di prossimità sul territorio del Cantone Ticino
e il mantenimento, in particolare nei distretti di Leventina e di Blenio, di ospedali che garantiscano le cure di base e, a tutta la popolazione, prestazioni adeguate e di qualità, elettive e di urgenza, in ambito stazionario e ambulatoriale.

art. 3  Organi dell’Associazione sono:
– l’assemblea dei soci
– il comitato
– la commissione di revisione dei conti

art 4  Sono soci dell’Associazione le persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli scopi e sono in regola con il pagamento della quota sociale.

art. 5  L’assemblea dei soci si riunisce in seduta ordinaria una volta all’anno, entro il 30 novembre. Votazioni ed elezioni avvengono di regola per alzata di mano, salvo diversa decisione dell’assemblea stessa. Ogni socio (persona fisica o giuridica) ha diritto a un voto.
Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti, ad eccezione delle modifiche statutarie, per le quali è richiesta una maggioranza dei 2/3.
Un’assemblea straordinaria può essere convocata su decisione del comitato, dall’assemblea ordinaria o su richiesta di 1/5 dei soci.

art. 6   L’assemblea:
– elegge il (o la) presidente dell’associazione, il comitato e la commissione di revisione
– prende conoscenza e discute il rapporto del comitato
– dà scarico dell’attività
– approva il conto economico, il bilancio, il preventivo e il consuntivo dell’Associazione
– stabilisce le tasse annuali, che possono essere differenziate tra persone fisiche e giuridiche
– decide su ev. proposte di esclusione di soci
– delibera su ogni altro oggetto previsto all’ordine del giorno.

art. 7  Il comitato è composto da un minimo di 5 a un massimo di 11 persone, resta in carica due anni ed è rieleggibile.

art. 8.   Il comitato dirige l’Associazione. Ne cura l’attività e gli interessi, in conformità agli scopi sociali. Esegue le decisioni dell’assemblea, ripartendo i compiti fra i propri membri. Decide sugli affari correnti e sulle domande di ammissione di nuovi soci. Esso può decidere l’ev. iscrizione dell’Associazione a Registro di commercio, qualora lo ritenga necessario alla tutela degli scopi sociali. Ha inoltre tutte le competenze che non siano espressamente attribuite, per legge o da statuto, ad altri organi.

art. 9  L’Associazione è rappresentata dalla firma collettiva del (o della) presidente e  di un altro membro di comitato.

art. 10  Il Comitato può conferire al/alla cassiere/a il diritto di firma individuale per gli oggetti di natura finanziaria.

art.11  Le dimissioni dalla carica di presidente o di membro del Comitato sono da comunicare per iscritto al Comitato stesso, entro il 30 settembre di ogni anno e sono effettive dal 30 novembre successivo.

art. 12  La Commissione di revisione dei conti è formata da due membri e un supplente,  nominati dall’assemblea anno per anno e rieleggibili. Essa presenta all’assemblea il proprio rapporto.

art. 13  Il patrimonio sociale dell’Associazione è costituito:
–  dalle quote annuali dei soci
– da eventuali altre entrate

art. 14  L’Associazione risponde dei propri obblighi unicamente con il patrimonio sociale. E’ esclusa ogni responsabilità personale dei soci.

art. 15  Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’assemblea convocata appositamente a questo scopo. Richiede l’approvazione di almeno 2/3 dei presenti, che decideranno pure della destinazione di attivi e passivi.

art. 16  Modifiche agli Statuti potranno parimenti essere decise solo a maggioranza di almeno i 2/3 dell’assemblea convocata, tra l’altro, a questo scopo.

Art. 17 Per qualunque lite che dovesse nascere nell’ambito dell’Associazione, è competente il foro giudiziario di Faido.